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	<title>Contributi Archivi - Iurisdictio</title>
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	<title>Contributi Archivi - Iurisdictio</title>
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		<title>A proposito della ‘manifattura’ del corpus iuris civilis nel cinquecento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Rodolfo Savelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 14:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica l&#8217;articolo completo in pdf Credo che questo titolo sia apparso un poco stravagante agli ascoltatori della mia ‘lezione’ di allora (e oggi all’eventuale lettore). Il termine ‘manifattura’, infatti, evoca il mondo della produzione delle merci, ricorre più facilmente in altre discipline come, ad esempio, la storia economica. Che relazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.iurisdictio.it/a-proposito-della-manifattura-del-corpus-iuris-civilis-nel-cinquecento/">A proposito della ‘manifattura’ del corpus iuris civilis nel cinquecento</a> proviene da <a href="https://www.iurisdictio.it">Iurisdictio</a>.</p>
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<p class="has-text-align-right"><a href="https://www.iurisdictio.it/wp-content/uploads/2022/11/C2-SAVELLI-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">Scarica l&#8217;articolo completo in pdf</a></p>



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<p style="text-align: justify;">Credo che questo titolo sia apparso un poco stravagante agli ascoltatori della mia ‘lezione’ di allora (e oggi all’eventuale lettore). Il termine ‘manifattura’, infatti, evoca il mondo della produzione delle merci, ricorre più facilmente in altre discipline come, ad esempio, la storia economica. Che relazioni ci possono mai essere con il Corpus iuris civilis? E, ulteriore domanda, c’è bisogno e/o spazio per parlare ancora della compilazione giustinianea?<br />Per quanto riguarda il primo quesito, osservo che, dopo l’invenzione della stampa a caratteri mobili, anche i libri legales entrarono a far parte di un mondo produttivo che mi sembra si avvicini molto alla ‘manifattura’; e quindi del nuovo mercato del libro a stampa; non va dimenticato che pure il libro nella sua materialità è una merce<sup>1</sup>. Nella ‘fabbrica’ del libro la fonte energetica è ancora la forza fisica dell’uomo che muove il torchio con cui si imprimono i fogli; in molte tipografie vi era spesso solo uno o due torchi. Ma sono pure noti casi forse un po’ eccezionali, che forniscono un’immagine differente: se si dovesse prestare fede alla testimonianza di Johann Neudörfer, Anton Koberger, grande editore di Norimberga tra ‘4 e ‘500, avrebbe avuto ben 24 torchi<sup>2</sup> . Comunque sia, Plantin ad Anversa nel 1574 ne aveva in funzione ben 16 con 32 torcolieri. Bisogna tenere presente che il lavoro dei torcolieri andava ‘alimentato’ in modo continuativo dal lavoro di compositori, correttori e quant’altro serviva; e già da queste sole parole si può dedurre che l’attività era concentrata in un luogo fisico e che era, sì, lavoro manuale, ma anche lavoro intellettuale (visto che per comporre e poi correggere era indispensabile saper leggere, e leggere anche in latino o in greco)<sup>3</sup>&#8230;&#8230;<a href="https://www.iurisdictio.it/wp-content/uploads/2022/11/C2-SAVELLI-2022.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener" data-rich-text-format-boundary="true">Continua a leggere</a></p><p>L'articolo <a href="https://www.iurisdictio.it/a-proposito-della-manifattura-del-corpus-iuris-civilis-nel-cinquecento/">A proposito della ‘manifattura’ del corpus iuris civilis nel cinquecento</a> proviene da <a href="https://www.iurisdictio.it">Iurisdictio</a>.</p>
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		<title>Uni(ci)tà della giurisdizione. Tra sistema e non sistema giurisdizionale? Voci dall’assemblea costituente</title>
		<link>https://www.iurisdictio.it/unicita-della-giurisdizione-tra-sistema-e-non-sistema-giurisdizionale-voci-dallassemblea-costituente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Speciale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 14:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica l&#8217;articolo completo in pdf Della lunga, complessa e stratificata storia della giurisdizione italiana, anzi delle giurisdizioni, dall’Unità in poi, ho scelto di esaminare solo un piccolissimo segmento, quello che è disegnato dalle sedute della seconda sezione della seconda sottocommissione dell’Assemblea Costituente. In queste poche pagine mi limiterò a riportare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.iurisdictio.it/unicita-della-giurisdizione-tra-sistema-e-non-sistema-giurisdizionale-voci-dallassemblea-costituente/">Uni(ci)tà della giurisdizione. Tra sistema e non sistema giurisdizionale? Voci dall’assemblea costituente</a> proviene da <a href="https://www.iurisdictio.it">Iurisdictio</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1465"></span></p>


<p class="has-text-align-right"><a href="https://www.iurisdictio.it/wp-content/uploads/2022/11/C1-SPECIALE-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">Scarica l&#8217;articolo completo in pdf</a></p>



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<p style="text-align: justify;">Della lunga, complessa e stratificata storia della giurisdizione italiana, anzi delle giurisdizioni, dall’Unità in poi, ho scelto di esaminare solo un piccolissimo segmento, quello che è disegnato dalle sedute della seconda sezione della seconda sottocommissione dell’Assemblea Costituente. In queste poche pagine mi limiterò a riportare le voci dei padri costituenti che a mio parere diedero i più importanti contributi alla discussione sul tema dell’unità e dell’unicità della giurisdizione.<br />Muovo da due brevi premesse. La prima. È un dato dell’esperienza che tra le giurisdizioni speciali ve ne sono state alcune che hanno contribuito, per determinati, talvolta importanti, settori della economia e della società, a fissare criteri e principi che poi sono confluiti nell’ordinamento e sono assurti, non di rado a rango di leggi e principi generali: si pensi, per esempio, ai probiviri dell’industria<sup>1</sup> . È parimenti un dato dell’esperienza che alcune giurisdizioni speciali sono state create per conculcare diritti etc. (Tribunale Speciale per la difesa dello Stato).<br />La seconda. È ancora una volta un dato dell’esperienza che l’unificazione di tutti gli organi giurisdizionali in un unico potere giudiziario è il sistema che meglio garantisce i consociati, se non altro perché supera gli intralci di un riparto e di un eventuale conflitto di giurisdizione &#8230;..<a href="https://www.iurisdictio.it/wp-content/uploads/2022/11/C1-SPECIALE-2022.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener" data-rich-text-format-boundary="true">Continua a leggere</a></p><p>L'articolo <a href="https://www.iurisdictio.it/unicita-della-giurisdizione-tra-sistema-e-non-sistema-giurisdizionale-voci-dallassemblea-costituente/">Uni(ci)tà della giurisdizione. Tra sistema e non sistema giurisdizionale? Voci dall’assemblea costituente</a> proviene da <a href="https://www.iurisdictio.it">Iurisdictio</a>.</p>
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