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La sentenza della Cassazione romana n. 116 del 9 marzo 1887 riconobbe ai cittadini romani lo jus deambulandi come diritto collettivo assimilabile agli usi civici, sulla scorta di quanto sostenuto nella memoria difensiva per il comune di Roma di Pasquale Stanislao Mancini. Essa rappresenta il primo caso di riconoscimento di una dimensione ambientale ed ecologica degli usi civici. La riforma Zucconi, varata l’anno successivo, venne ad interrompere questo processo di valorizzazione e di tutela giurisprudenziale dei diritti di uso collettivo che sarà ripreso, sempre dalla giurisprudenza, solo nel secondo dopoguerra nel rinnovato quadro valoriale della costituzione repubblicana.

Parole chiave: Usi civici, Giurisprudenza, Villa Borghese, Pasquale Stanislao Mancini

The Roman Supreme Court’s ruling No. 116 of 9 March 1887 recognised the jus deambulandi as a collective right assimilable to rights of commons for the citizens of Rome, on the basis of what was argued in Pasquale Stanislao Mancini’s defence brief for the Municipality of Rome. It represents the first case of recognition of an environmental and ecological dimension of civic uses. The Zucconi reform, enacted the following year, came to interrupt this process of valorisation and jurisprudential protection of the rights of collective use, which would be resumed, again by jurisprudence, only after the Second World War in the renewed value framework of the Republican Constitution.

Keywords: Right of Commons, Case Law, Villa Borghese, Pasquale Stanislao Mancini


 

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